sabato 27 marzo 2010

CONTINENTI INCONTINENTI

Correva l’anno….1974. 
Era il 4 Febbraio per la precisione. Il cardinale segretario di stato Jean Villot, ricevuto in udienza da Paolo VI, preparava e su ordine del pontefice promulgava un’ istruzione concernente il segreto pontificio. SECRETA CONTINERE.
Il testo integrale del documento è disponibile presso  http://web.infinito.it/utenti/i/interface/index.html, 
uno spazio web a cura della facoltà di diritto canonico della pontificia università gregoriana.
Nella nota precedente, ammetto con sincerità, mi ero buttato avanti senza essermi documentato nei dettagli del significato e della portata del SEGRETO PONTIFICIO a cui pur faccio cenno come elemento centrale della connotazione mafiosa del comportamento ecclesiastico in materia di crimini commessi da appartenenti alla chiesa cattolica.
Una ricerca neppur troppo lunga in rete mi ha fornito alcuni dati che ritengo utile sottoporre all’attenzione dei mie due o tre lettori.
Nella presentazione delle Norme sul segreto pontificio si afferma “ Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d'ufficio dal segreto ordinario, l'obbligo morale del quale dev'essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione. Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato segreto pontificio e che dev'essere custodito con obbligo grave.”

L’art. 1 elenca in 10 punti le materie coperte dal segreto pontificio. Interessante il punto 10.
Per non lasciare alcun varco aperto su cui cavillare, si richiamano ad una logica che ricorda tanto il celebre allenatore Vujadin Boskov “Rigore è quando arbitro fischia”:

“ 10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il cardinale preposto a un dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del segreto pontificio. ”

L’art. 2, in quattro punti elenca chi è tenuto ad osservarlo, anche qui la logica di Boskov la fa da padrone:

“ 3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari;

4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio. ”

L’ art. 3 tratta in modo abbastanza sibillino delle sanzioni per chi viola il segreto, l’art. 4 è la formula del giuramento da prestare da parte di quanti si trovano a conoscere affari e documenti coperti dal segreto pontificio.

Sostenere, come fanno taluni preti e loro reggicoda, il carattere spirituale e coscienziale del segreto pontificio, svalutandone, quando faccia loro comodo, gli aspetti giuridico-politici è una menzogna consapevole, ovvero mentono sapendo di mentire.

Una noterella di colore, ma non troppo…. Juan Carlos Patino Arango era un seminarista di origine colombiana incardinato presso la diocesi di Galveston-Houston in Texas. Imputato nel maggio del 2005 di molestie sessuali ed atti osceni in danno di ben quattro adolescenti….il vescovo della diocesi Joseph Fiorenza, e l’allora prefetto della congregazione per la difesa della fede, card. Joseph Ratzinger furono imputati nella medesima causa per aver complottato al fine di coprire i crimini del seminarista. Contro Ratzinger veniva addotta come prova la lettera del 18 maggio 2001.
Bush dispose l’immunità per la intervenuta elezione a “capo di stato”……
Immunità che il relativista-antirelativista Benedetto aveva formalmente preteso, tramite la Nunziatura (ambasciata) a Washington…anche qui in palese contravvenzione dei vangeli (Matteo 22,21 Marco 23,17 Luca 20,25) che raccomandano di dare a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio, sintetizzato da Ulpiano nel celeberrimo Unicuique suum, a ciascuno il suo…..

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